donazione fra italiani di quota di società inglese
Not. Cristiano Di Maio
Tizio, cittadino
italiano, intende donare al coniuge Caia, cittadina italiana, tra l'altro, una
quota di partecipazione "cd. shares" pari al 75% di una società
"limited" avente sede nel Regno Unito.
La
fattispecie è regolata dal diritto italiano (art.56, L. 31.05.1995
n.218) o dal diritto inglese (artt. 25 lett.g e 59, u.c., L.
31.05.1995 n.218) ?
Ad ogni
buon conto, può stipularsi siffatta donazione ?
Rossana Lenzi
A mio giudizio, si potrebbe fare questo ragionamento: le donazioni sono regolate dalla legge del donante, quindi dalla legge italiana.
Per cui
dovrai accertare che la quota sia bene personale di Tizio, perchè possa donarla
a Caia.
Se così
è, si tratta di ragionare sull'oggetto, e qui la legge italiana ti rimanda alla
legge inglese, per cui dovrai farti dire da un legale inglese, o tramite
consolato, se questo "shares" sia donabile.
Non
capisco cosa c'entri l'art.59, L. 31.05.1995 n.218.
Not. Domenico Damascelli
Secondo l'opinione
prevalente tra gli internazionalprivatisti l'art.56 sarebbe una norma priva di
portata precettiva, perché la donazione, in quanto contratto, rientra nel campo
di applicabilità oggettiva della Convenzione di Roma, richiamata dal successivo
art. 57 (al più l'art. 56 si applicherebbe alle donazioni escluse dal campo di
applicabilità della Convenzione in virtù dell'art.1 della Convenzione stessa -
id est le donazioni obnuziali e le donazioni mortis causa - anche se c'è spazio
per ritenere che tali ultime donazioni siano regolate dall'art. 30 e,
rispettivamente, dall'art.46, L.R.).
Se così è, la
donazione in quanto tale sarà regolata dalla legge italiana anche in assenza di
scelta di legge in tal senso (v. artt. 3 e 4, Convenzione di Roma), mentre per
la verifica della "personalità" delle quote in capo a Tizio occorre
determinare il regime patrimoniale dei coniugi al momento dell'acquisto alla
stregua del citato art. 30, L.R.
Quanto alla
"circolabilità" delle quote dovrà farsi riferimento all'art.25,
lett.g), L.R. (e, dunque, alla legge inglese se in Inghilterra si è
perfezionato il procedimento di costituzione dell'ente).
Infine, gli
effetti della donazione rispetto alla società saranno retti dalla legge inglese
in virtù dell'art. 51, c. 2, L.R., che regola il modus adquirendi dei beni
mobili.